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mercoledì 24 ottobre 2012

2. Carta di Pisa -2 giorni al Consiglio Comunale

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Continuiamo il nostro viaggio nel testo della Carta di Pisa affrontando oggi qualche articolo in più rispetto a ieri.
Ieri il nostro blog ha avuto più di cento visite in un giorno solo a dimostrazione del grande interesse che l'argomento suscita, ancora una volta chiediamo la partecipazione diretta dei nostri lettori, il dibattito se ricco e argomentato è ancora più bello!

TRASPARENZA
Articolo 4. Fermo restando l’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge e nei casi in cui sussista un interesse diretto e personale in merito all’oggetto della decisione, l'amministratore si impegna:
a. ad utilizzare il diritto di accesso agli atti e alle informazioni conosciute per ragioni d’ufficio con le cautele necessarie ad evitare che sia arrecato indebitamente un vantaggio personale o arrecato un danno a terzi;
b. a garantire una piena trasparenza patrimoniale fornendo, tramite la pubblicazione su internet nel sito dell’amministrazione, i dati relativi alle attività professionali svolte, ai redditi, agli incarichi ricevuti, nonché ai potenziali conflitti di interesse di cui all’art. 7.
In poche parole l'amministratore (Sindaco, assessore, funzionario...) non può sfruttare le informazioni in suo possesso per trarne vantaggio a discapito di altri. Se per assurdo il Sindaco avesse una ditta di costruzioni non può prepararsi ad una gara d'appalto prima di altre ditte...
Il punto b obbliga alla pubblicazione dei dati relativi alle attività professionali svolte, ai redditi, agli incarichi e ai potenziali conflitti di interesse. Se per esempio l'Assessore allo sport fosse anche membro del direttivo di una società sportiva non deve dimettersi (non è obbligato) ma deve dichiararlo pubblicamente in modo da essere oggetto di attenzione anche da parte dei cittadini che controllano il suo operato. Un amministratore deve essere talmente trasparente da dichiarare, lui stesso, il suo conflitto di interessi.

DIVIETI
Articolo 5. Regali.
L’amministratore non può accettare per sé, congiunti, familiari o affini regali eccedenti il valore usuale dei doni scambiati in occasione di ricorrenze o festività, quantificato nella cifra massima di € 100 annui, da impiegati negli uffici, nei servizi, nelle società e nelle altre organizzazioni partecipate o controllate dal comune, ovvero da concessionari dell’ente o da gestori di pubblici servizi da esso affidati, ovvero da privati che hanno rapporti di natura contrattuale con l’amministrazione (appaltatori, fornitori, etc.), o che hanno domandato od ottenuto licenze e concessioni da essa nei 5 anni precedenti, nell’ambito di procedimenti nei quali l’amministratore abbia svolto una funzione decisionale o istruttoria. L’amministratore non accetta alcun tipo di vantaggio o altra utilità che sia indirettamente riconducibile a prestazioni erogate da detti uffici, servizi o organizzazioni;
Nessuna utilità si dice, cioè... proprio nessuna. Se per esempio ti do il permesso di aprire un cinema a Rescaldina non puoi regalarmi l'abbonamento...

Articolo 6. Clientelismo.
L'amministratore deve astenersi dall'esercizio delle proprie funzioni o dall’utilizzo delle prerogative legate alla sua carica nell'interesse particolare di individui o di gruppi di individui, a detrimento dell’interesse generale.

Ogni commento è superfluo, se il mio gruppo politico vuole realizzare un'opera di cui davvero non c'è bisogno e ci sono cose più utili... mi astengo...

Articolo 7. Conflitto di interessi.
Sono considerate situazioni di conflitto di interessi:
a. la sussistenza di interessi personali dell’amministratore che interferiscono con l’oggetto di decisioni cui egli partecipa e dalle quali potrebbe ricavare uno specifico vantaggio diretto o indiretto;
b. la sussistenza di preesistenti rapporti di affari o di lavoro con persone od organizzazioni specificamente interessate all’oggetto delle decisioni cui l’amministratore partecipa, anche nei casi in cui detti rapporti non configurano situazioni che danno luogo a incompatibilità previste dalla legge o da altre norme;
c. la sussistenza di rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado, ovvero di convivenza o di frequentazione assimilabili, di fatto, ai rapporti di coniugio, parentela o affinità, con persone operanti in organizzazioni specificamente interessate all’oggetto delle decisioni cui l’amministratore partecipa, anche nei casi in cui detti rapporti non configurano situazioni che danno luogo a incompatibilità previste dalla legge o da altre norme.
d. l’appartenenza a categorie, associazioni o gruppi, in virtù della quale l’amministratore acquisisca un vantaggio personale da decisioni cui egli partecipa, anche nei casi in cui detta appartenenza non generi le incompatibilità previste dalla legge o da altre norme.
In caso si realizzino situazioni di conflitto di interessi, anche qualora non vi sia un obbligo giuridico in tal senso, l’amministratore deve rendere pubblica tale condizione e astenersi da qualsiasi deliberazione, votazione o altro atto nel procedimento di formazione della decisione. 
Come dicevamo prima il conflitto va reso pubblico! Se per esempio ci fosse un assessore che vende case, non può essere l'assessore all'Urbanistica e se proprio deve sedere in giunta si deve astenere dalle votazioni riguardanti le case che venderà, rendendo manifesto a tutti il conflitto di interessi. Altrimenti qualcuno potrebbe pensare: “mi hai lasciato costruire, io ti permetto di vendere le mie case così in un certo senso ti ripago...”. Leggeremo più avanti che non dovrebbe venderle fino a 5 anni dopo la fine del mandato o dell'incarico.
Contano anche i rapporti di parentela, se mia moglie, lavorasse nella cucina dove vengono preparati i pasti delle scuole, devo rendere manifesto il conflitto e astenermi dalle votazioni che riguardando la mensa.

Articolo 8. Cumulo.
L'amministratore deve adeguarsi nel più breve tempo a qualsiasi regolamentazione in vigore volta a limitare il cumulo dei mandati politici, evitando strategie dilatorie volte a posticiparne l’applicazione.
L'amministratore deve astenersi dall'esercitare altri incarichi politici che interferiscano indebitamente con l’esercizio del proprio mandato.
L'amministratore deve astenersi dall'assumere o esercitare cariche, professioni, mandati o incarichi che implichino un controllo sulle sue funzioni amministrative o sui quali, in base alle sue funzioni di amministratore, egli avrebbe il compito di esercitare una funzione di controllo.
Il cumulo di cariche va evitato sempre, anche solo semplicemente, per fare bene le cose!

Grazie per avere letto fin qui, a domani per un'altra serie di articoli...

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