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giovedì 25 ottobre 2012

3. Carta di Pisa -1 giorno al Consiglio Comunale

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Manca un giorno all'approdo in Consiglio Comunale della Carta di Pisa, continuiamone insieme la lettura:

Articolo 9. Esercizio delle competenze discrezionali.
L’amministratore deve integrare le sue decisioni discrezionali con una rendicontazione pubblica delle motivazioni di ordine generale e di carattere giuridico che hanno determinato la sua decisione. Coerentemente con le disposizioni di cui all’art. 6 del presente Codice, nell'esercizio delle sue competenze discrezionali l'amministratore si astiene dall’attribuire a sé, ad altri soggetti od organizzazioni un indebito vantaggio personale diretto o indiretto.
Trasparenza è una delle parole chiave della Carta, anche per le decisioni discrezionali l'amministratore (sindaco, assessori, funzionari) è tenuto ad una rendicontazione pubblica.
Articolo 10. Pressioni indebite.
L’amministratore deve astenersi dal chiedere o dall'esigere da concessionari o da gestori di pubblici servizi, ovvero da soggetti che hanno in corso rapporti di natura contrattuale con l’amministrazione (appaltatori, fornitori, etc.) l'esecuzione di o l’astensione da qualsiasi atto da cui possa derivargli un vantaggio personale diretto o indiretto, o che assicuri ad altri soggetti od organizzazioni un indebito vantaggio personale diretto o indiretto.
L'amministratore, non può richiedere vantaggi personali diretti o indiretti dagli appaltatori. Il sindaco che aderisce alla Carta per esempio non può chiedere ad un'impresa appaltatrice, di assumere il figlio.
Articolo 11. Restrizioni successive all’incarico
L’amministratore che negli ultimi 5 anni ha esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’amministrazione non può svolgere, nei 5 anni successivi alla cessazione del suo mandato, attività lavorativa o professionale presso soggetti privati destinatari delle sue decisioni e attività. In caso contrario, l’amministrazione dispone l’esclusione per i successivi 5 anni dei soggetti privati che abbiano violato tale divieto dall’attività contrattuale e dal conferimento di incarichi, licenze, concessioni.
Per esempio, un Comune appalta ad un impresa il rifacimento delle strade, al termine del mandato, l'Assessore ai lavori pubblici viene assunto da quella stessa impresa; una pratica impossibile per la carta nei 5 anni successivi la fine del mandato pena, per l'impresa, l'esclusione da nuovi incarichi
FINANZIAMENTO DELL’ATTIVITA’ POLITICA
Articolo 12. L’amministratore non può accettare alcuna forma di sostegno e di finanziamento irregolare o non dichiarato, sia diretto che indiretto (ossia tramite associazioni, fondazioni, centri studio ed altri enti nei quali svolga un ruolo direttivo) della sua attività politico-amministrativa; deve altresì rendere pubbliche con cadenza annuale tutte le fonti di finanziamento politico regolare.
L’amministratore deve astenersi dal ricevere finanziamenti e altre forme di sostegno alla propria attività politica da parte di concessionari o gestori di pubblici servizi, ovvero da privati che hanno rapporti di natura contrattuale con l’amministrazione (appaltatori, fornitori, etc.), o che hanno domandato od ottenuto provvedimenti da essa nei 5 anni precedenti, nell’ambito di procedimenti nei quali l’amministratore abbia svolto una funzione decisionale o istruttoria.
I finanziamenti all'attività politica ed ai partiti politici devono essere pubblici e regolari. Le aziende appaltatrici non possono sostenere l'attività politica dell'amministratore (e forse anche della sua parte politica) che nei 5 anni precedenti abbia avuto influenza nell'assegnazione degli incarichi. Se per esempio il Sindaco, assegna un incarico ad una azienda, questa non può sostenere né il sindaco né il suo partito.
CONFRONTO DEMOCRATICO
Articolo 13. L’amministratore deve tenere un comportamento tale da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra cittadini e amministrazione, dimostrando la più ampia disponibilità nei rapporti con i cittadini nel favorire l’accesso alle informazioni e favorendo l’esercizio e la salvaguardia dei loro diritti.
Nell’esercizio del proprio mandato l’amministratore deve operare con imparzialità, assumere le decisioni nella massima trasparenza e respingere qualsiasi pressione indebita rendendola pubblica ed eventualmente, ove ne ricorrano le condizioni, avviando azione penale a tutela della pubblica amministrazione. L’amministratore non può determinare, né concorrere a realizzare con la sua attività amministrativa situazioni di privilegio personale o di indebito vantaggio, e non può usufruirne nel caso gli si presentino.
L’amministratore deve osservare e praticare un comportamento consono al proprio ruolo sia nell’ambito istituzionale sia nell’espletamento del proprio mandato.
Più precisamente:
a. assumere atteggiamenti rispettosi delle idee e delle opinioni di tutti gli amministratori e i rappresentanti politici, pur nella normale conflittualità dialettica;
b. favorire la più ampia libertà di espressione;
c. evitare toni e linguaggio che sottintendano messaggi di aggressività e di prevaricazione.
È questo uno degli articoli più densi di significato, il Sindaco deve stabilire un rapporto di fiducia con i cittadini e favorirne l'accesso alle informazioni assumendo atteggiamenti rispettosi, delle idee di tutti, sempre. Eventualmente anche sulla propria pagina facebook...
PROMOZIONE DEL CODICE ETICO E DELLA PARTECIPAZIONE POPOLARE ALLA VITA AMMINISTRATIVA
Articolo 14. L’amministratore deve incoraggiare la diffusione del presente Codice e promuovere la sensibilizzazione ai principi in esso contenuti di cittadini, personale, mezzi di comunicazione.
Inoltre, l’amministratore deve favorire la conoscenza della vita amministrativa del Comune con adeguate iniziative, sia attraverso l’informazione che con atti concreti.
Partecipazione, informazione, trasparenza sulla vita cittadina ed informazione sul Codice Etico della Carta. Da qui la lotta all'illegalità e la formazione di nuove generazioni che pensino alla politica come servizio e non come mezzo di arricchimento in soldi o potere.
RENDICONTAZIONE DELLA PROPRIA ATTIVITA'
Articolo 15. L'accettazione e l’esercizio della funzione di amministratore comportano l'accettazione del presente Codice, che si realizza tramite sua sottoscrizione. Ciò costituisce un vincolo di responsabilità che l’amministratore assume nei confronti dei cittadini, ai quali è così assicurato uno strumento trasparente di valutazione della legalità e dell’efficacia del suo operato.
L’amministratore deve dare conto – attraverso la presentazione e la pubblicazione con cadenza almeno annuale di un documento relativo alle attività svolte – del rispetto degli obblighi del Codice e descrivere la corrispondenza tra obiettivi assunti alla base della sua azione e risultati ottenuti.
I documenti collegati alla sottoscrizione del Codice e al rispetto degli impegni assunti sono resi pubblici a tutti i cittadini attraverso il sito internet dell’amministrazione.
Ai cittadini è assicurato uno strumento trasparente di valutazione. L'amministrazione, con cadenza almeno annuale deve dare conto della sua azione e dei risultati ottenuti. I documenti di attuazione vengono resi pubblici attraverso il sito internet dell'amministrazione.

A domani con gli ultimi articoli

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